Con Regolamento CE n. 1274/2008 del 17 dicembre 2008 sono state recepite alcune modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio.
Le principali modifiche apportate alla nuova versione dello IAS 1 riguardano:
– la possibilità di utilizzare nuove denominazioni per i prospetti di bilancio
– l’esposizione nel Conto economico di una nuova configurazione del reddito
– l’inclusione dei proventi e degli oneri imputati a Patrimonio netto nel prospetto di Conto economico complessivo invece di essere riportati nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto, così come previsto dalla vecchia versione dello IAS 1.
Nuova denominazione dei prospetti di bilancio
Fermo restando che la nuova denominazione per indicare i prospetti di bilancio non è vincolante (ciascuna impresa, che nella terminologia utilizzata dallo IAS 1 è definita entità), è libera di utilizzare denominazioni diverse, purchè appropriate, la nuova versione dello IAS 1 chiarisce che ai fini di un’informativa completa, il bilancio d’esercizio è inscindibilmente composto dai seguenti documenti:
– il prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria (riporta con le stesse modalità espositive l’identico contenuto del prospetto in precedenza denominato Stato patrimoniale);
– il prospetto di conto economico complessivo dell’esercizio;
– il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
– il rendiconto finanziario dell’esercizio;
– le note, in precedenza denominate note esplicative, che contengono;
– un elenco dei principi contabili rilevanti e le altre informazioni esplicative;
– informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nelle altre parti del bilancio;
– informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate nei prospetti contabili precedenti;
– informazioni sulle voci che non sono state rilevate nei prospetti contabili precedenti in quanto non vi erano le condizioni necessarie per la loro inclusione.
Prospetto di conto economico
Per quanto riguarda tale prospetto, la cui funzione è quella di dimostrare il risultato economico conseguito alla fine dell’esercizio, sono ammesse due diverse possibilità di redazione:
– due prospetti distinti: l’uno che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio (conto economico separato, la cui struttura resta identica ai precedenti schemi) e l’altro (secondo prospetto) che inizia dall’utile (perdita) d’esercizio e mostra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo,
– un unico prospetto di conto economico complessivo che unisce il conto economico separato e le altre componenti.
In ogni caso nel Prospetto di conto economico complessivo, sia unico, che composto da due prospetti separati, si devono riportano tutte le variazioni delle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale che non sono collegate a variazioni di costi o ricavi di esercizio ma a variazioni di riserve del patrimonio netto.
Il Prospetto di conto economico complessivo presentato con due prospetti separati si differenzia da quello unico appunto perché i prospetti, pur facendo parte di uno stesso documento, sono separati; in pratica è come se il conto economico fosse suddiviso in due parti: la prima espone i componenti economici che effettivamente incidono sul reddito d’esercizio e la seconda espone le riprese di valore conseguenti alle oscillazioni da fair value che incidono sul patrimonio netto.