Dal fair value al costo: un possibile ritorno al passato

di Giovanna Ricci - - Commenta

Dal 2006, con l’adeguamento dell’Italia alle direttive comunitarie 2001/65 Ce e 2003/51/Ce, nonché al regolamento Ce n. 1606/02, le banche, le assicurazioni, le società quotate in mercati regolamentati e quelle i cui titoli sono diffusi in misura rilevante presso il pubblico redigono il bilancio d’esercizio secondo le regole imposte dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Da tali date in poi si è assistito a un vero e proprio proliferare di cambiamenti che, forse, preludono a un ritorno “al passato” con l’uscita graduale dalle regole di contabilizzazione internazionali.

L’applicazione dei principi contabili internazionali ha implicato, tra le altre innovazioni, il passaggio dal costo al fair value, quale criterio pressoché generalizzato, per la valutazione degli elementi del patrimonio. Si è ritenuto, infatti, che la comunicazione contabile rivolta ai potenziali investitori (i quali necessitano di informazioni circa la redditività futura dell’investimento) dovesse tener conto degli asset immateriali e che il criterio più idoneo per proiettare le valutazioni verso il futuro fosse il fair value.

Tuttavia, quando le oscillazioni dei prezzi di mercato sono influenzate da situazioni “anomale”, l’utilizzo del fair value ha la conseguenza di accentuare la volatilità dei risultati di bilancio attraverso la rilevazione di utili o perdite non ancora verificatesi (ma solo probabili), la comunicazione economico – finanziaria diventa poco affidabile e, conseguentemente, le informazioni desumibili dal bilancio non sono attendibili.

Gli indici di bilancio, con i quali gli stakeholder interpretano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, diventano infatti falsati e/o comunque indicativi di una situazione ciclica, solo “momentanea”, pertanto l’informazione stessa perde la sua caratteristica fondamentale di utilitàper assumere decisioni (il ROI e il ROE subiscono la volatilità delle oscillazioni da fair value, mentre il rapporto debit/equity tende a rafforzarsi o a indebolirsi grazie agli incrementi/decrementi di capitale proprio per effetto di tali variazioni).

L’andamento congiunturale del mercato influenza  le decisioni degli investitori e queste, a loro volta, impattano sull’andamento dei prezzi degli strumenti finanziari, che influiscono sui risultati dei bilanci aziendali, innescando un circolo vizioso.

Visto in altri termini, si realizza un effetto ciclico dove l’andamento del mercato influenza i risultati delle imprese i quali a loro volta riverberano i loro effetti sul mercato finanziario, amplificandone le oscillazioni.

Quando, come nella situazione attuale, si verifica un crollo delle quotazioni di borsa di pressoché tutti gli strumenti finanziari, il fair value si dimostra un vero e proprio boomerang, rendendo per altro, molti titoli azionari sottostimati rispetto al reale valore economico dell’impresa emittente.

Le imprese (in particolare quelle esercenti attività bancaria detentrici di ingenti portafogli titoli, sia disponibili per la vendita che di trading), in seguito all’applicazione dello IAS 39, si sono trovate a registrare consistenti svalutazioni da fair value; queste svalutazioni (in alcuni casi derivanti da titoli sottostimati da un mercato finanziario illiquido, diventato non attivo) a loro volta hanno amplificato le perdite d’esercizio e/o la riduzione degli attivi patrimoniali  proprio in un momento in cui la crisi rende in molti casi già di per sé negativi i risultati di bilancio.

Tale situazione ha portato le Istituzioni internazionali a prendere iniziative volte a contenere gli impatti della crisi economica anche ricercando nuove regole contabili in grado di sopperire ai limiti dell’utilizzo del fair value quale criterio di valutazione.

Appare infatti paradossale che proprio le regole contabili, le quali dovrebbero costituire solamente la “grammatica” del linguaggio con cui l’impresa comunica all’esterno i suoi (reali) risultati, siano complici nell’aggravare situazioni di default del sistema economico.

Nel gennaio 2009 è stato perciò costituito un gruppo IASB – FASB (Financial Reporting Advisory Group) con l’intento di:

  • definire il ruolo della financial accounting
  • creare un insieme di regole contabili di alta qualità
  • valutare l’indipendenza dei principi contabili (gli standard setters)

Nel contempo, in attesa dei risultati nel gruppo di lavoro, con procedura d’urgenza la Commissione europea (regolamento n. 1004 del 15 ottobre 2008), ha adottato un emendamento dello IASB che ha modificato sia pure parzialmente, il criterio del mark to market

Con tale emendamento è stato reso possibile il trasferimento degli strumenti finanziari originariamente classificati come FVTPL (strumenti finanziari di trading e altri strumenti finanziari con imputazione delle oscillazioni da fair value a Conto economico) e quelli classificati come disponibili per la vendita, nelle categorie finanziamenti e crediti (strumenti finanziari originati dall’impresa) oppure, a seconda dei casi, nella categoria  degli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza. In questa maniera in luogo del fair value, le valutazioni avvengono con il criterio del costo ammortizzato e quindi gli effetti delle variazioni dei flussi di cassa diventano spalmabili (per effetto dell’aggiustamento del tasso interno di rendimento), su tutta la vita (durata) residua degli strumenti finanziari.

La riclassificazione, da motivare nella Nota integrativa e subordinata a determinate condizioni, è possibile per gli strumenti finanziari detenuti a partire dall’1 luglio 2008, ma non si applica ai derivati che restano quindi ancora valutati al fair value.

Provvedimento analogo è stato adottato con il decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge 2/2009) con il quale, in deroga all’art. 2426 del codice civile, è stata offerta la possibilità anche alle imprese non quotate che non utilizzano gli IAS/IFRS, di non svalutare, nel bilancio relativo all’esercizio 2008, i titoli che fanno parte dell’attivo circolante, se la perdita di valore non è ritenuta durevole.

In tempi più recenti, con le misure anticrisi, tale possibilità è stato prorogata anche per l’esercizio 2009 (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24/07/2009, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 176).

Successivamente con il Regolamento CE n. 1274/2008 del 17 dicembre 2008 sono state recepite alcune modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio, tese a evidenziare nel prospetto di conto economico complessivo le oscillazioni da far value derivanti sia dalle oscillazioni di prezzi iscrivibili nel conto economico, sia da valutazioni imputabili alla riserva di patrimonio netto non distribuibile.

Le misure prese suscitano però alcune perplessità da parte di chi ritiene che esse permettono un maquillage solo temporaneo dei bilanci aziendali, tendente a nasconderne le rughe (le perdite), derivanti da mancanza di etica e di moralità da parte di chi ha immesso sul mercato titoli (oggi definiti tossici), troppo “creativi”, spesso frutto di vere e proprie tecniche di ingegnerizzazione finanziaria

Ci si chiede infatti se le Autorità si sarebbero comportate analogamente (modificando le regole) nel caso di andamenti di mercato tendenti a sopravvalutare gli asset aziendali e i relativi risultati economici.

E’ però vero che le attuali regole contabili sottostanti all’applicazione del fair value, in alcuni punti, sono veramente rigide e complesse da gestire.

Esse, al contrario, dovrebbero essere di facile applicazione e comprensibili alla platea (più vasta possibile) dei soggetti esterni (i quali, per instaurare relazioni, devono conoscere il linguaggio con cui le imprese comunicano le informazioni).

Le regole contabili, inoltre, devono avere quale indispensabile requisito quello di consentire la diffusione di informazioni veritiere e corrette, pertanto, dovrebbero essere oggettive, ossia neutrali rispetto agli eventi, pena la non affidabilità dell’informazione che viene trasmessa.

Alcuni principi, ne costituisce un esempio proprio lo IAS 39, contengono una serie forse eccessiva di eccezioni a regole che già per loro natura sono difficili da comprendere e applicare.

Va comunque precisato che lo IASB ha già manifestato l’intenzione di modificare, semplificandoli, alcuni principi contabili.

E’ già stata resa pubblica una prima bozza in cui vengono proposte modifiche allo IAS 39 che riguarda la classificazione e la misurazione degli strumenti finanziari.

Tale bozza prevede l’eliminazione della categoria di strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quella degli strumenti finanziari disponibili per la vendita; contestualmente vi è l’introduzione dell’obbligo di valutare i titoli azionari non quotati al fair value e quello di evidenziare le acquisizioni azionarie che rispondono a finalità strategiche, a prescindere della percentuale di possesso della partecipata.

Inoltre, l’OIC (Organismo italiano di contabilità) sta valutando la possibilità di abbandonare gli IAS/IFRS, favorendo un ritorno al criterio del costo, almeno per quelle imprese che avevano scelto di adottarli per opzione e che ora vorrebbero tornate indietro.

Autore dell'articolo

Giovanna Ricci

Docente a contratto di contabilità degli enti pubblici presso l'Università degli studi di Macerata, facoltà di scienze politiche, da molti anni si occupa di economia aziendale. Relatrice a convegni, è stata autrice e/o coautrice di varie pubblicazioni inerenti ai sistemi informativi contabili.

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