Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

la Società è tenuta ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla vigente Normativa Antiriciclaggio nei seguenti casi:

  • rapporti continuativi accesi dalla Società, a prescindere dall’importo del versamento iniziale;
  • operazioni occasionali d’importo superiore a euro 15.000 (o corrispondente controvalore in valuta estera), che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

Nelle ipotesi in cui la Società non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela la Società stessa non può instaurare i rapporti continuativi, né eseguire operazioni ed è tenuta a porre fine ad eventuali rapporti continuativi già in essere, nonché a valutare se effettuare una segnalazione all’UIF.

L’obiettivo è quello di individuare il titolare (beneficiario) effettivo dell’operazione economica.

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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