Imposta di bollo non applicabile a Sim, banche, imprese di investimento e Oicr: Circolare Assosim n. 15/E del 26 agosto 2011

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

L’art. 23 del D.L. n. 98/2011 (Decreto per la Stabilizzazione finanziaria) ha introdotto il comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 642, relativo all’imposta di bollo sulle comunicazioni sui depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.

La Circ. Assosim n. 15/E del 26 agosto 2011 segnala che l’Agenzia delle Entrate ha recepito l’interpretazione proposta dalla Associazione, considerando esclusi dalla comunicazione i soggetti che non sono qualificati “clienti” ai sensi del Provvedimento del Governatore Banca d’Italia 29 luglio 2009. Quindi i depositi di titoli costituiti da intermediari finanziari (Sim, banche, imprese di investimento, Oicr, SGR, Poste italiane ecc.) presso una banca o altro depositario, in conto proprio o per conto della propria clientela, non sono soggetti alle nuove norme.

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

3 × 1 =