Nuovi controlli interni antiriclaggio dal 1° settembre 2011

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il provvedimento è in vigore dal 1° settembre 2011.

Come si rileva da:

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/Provv_Organizz.pdf

la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un’ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali:

1) adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (customer due diligence);

2) registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;

3) segnalazione delle operazioni sospette.

  • le disposizioni sono strutturate in principi e linee-guida e rimettono all’autonomia degli intermediari e degli operatori la concreta individuazione delle soluzioni organizzative più idonee
  • i soggetti destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l’articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta.

Requisiti minimali vanno comunque osservati:

  • deve essere prevista la funzione antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile; è ammessa l’esternalizzazione e l’attribuzione della responsabilità della funzione ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
  • ove l’unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore, che, salvo il caso dell’amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
  • deve essere formalizzata l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette.
Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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