Il budget e i piani pluriennali sono entrati dalla riforma societaria nel codice civile.
Il controllo da parte dei revisori sia delle banche e finanziarie, sia dei soggetti affidati, è fondamentale per testare la sussistenza della continuità aziendale e fare un’adeguata analisi dei rischi nella relazione sulla gestione (art. 2428, 1° comma c.c.).
La fonte normativa, applicabile a tutte le s.p.a. e quindi tipicamente a banche, finanziarie vigilate, assicurazioni, società di leasing, SIM, SGR … è l’art. 2381, 3° comma:
Il consiglio di amministrazione (…) quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Al CDA partecipano i sindaci, non i revisori che hanno solo la revisione legale, ma che comunque devono fare lo scambio d’informazioni coi sindaci, ex art. 2409 septies c.c.