I controlli antiriclaggio costituiscono un’attività sempre più complessa soprattutto in banche e finanziarie.
Col dl n. 138 del 13 agosto 2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate nuove restrizioni alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro.
Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro:
- È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.