Nuovo adempimento per le società di leasing: comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

Il Provvedimento n. 2011/119563 del 5 agosto 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sancisce le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.

Sono obbligate a tale comunicazione (da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente) le banche e gli intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, le quali sono tenute a comunicare i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell’anno di riferimento.

Oggetto della comunicazione sono i contratti di leasing finanziario, di leasing operativo, di locazione e di noleggio, stipulati nei confronti sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, aventi ad oggetto autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari (…).

È prevista una scadenza unica, al 31 dicembre 2011, per le comunicazioni riguardanti gli anni 2009 e 2010.

Tale nuovo adempimento comporta l’esonero dalla comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA).

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

uno × 1 =