L’art. 2467 c.c. – in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci di S.r.l. – è applicabile anche alle S.p.a. a base azionaria ristretta, quando il socio finanziatore non è un mero investitore ma è partecipe dell’attività d’impresa, sia pure attraverso lo schermo societario.
A stabilirlo è la sezione fallimentare del Tribunale di Venezia, con decreto del 10 febbraio 2011, secondo cui la postergazione costituisce un principio generale di corretto funzionamento dell’impresa che deve operare anche per le S.p.a., quando, per le peculiari caratteristiche del fatto concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore ma sia titolare di una posizione, non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all’interno della società partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale (cfr. Trib. Pistoia 21 settembre 2008 e Trib. Udine 21 febbraio 2009).
Nell’attività di controllo, il revisore deve verificare se, ex art. 2467 2° comma c.c., i finanziamenti s’intendono postergati:
“s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La norma è applicabile anche ai gruppi, ex art. 2497 quinquies c.c. Le disposizioni civilistiche si applicano alle banche, finanziarie e assicurazioni società di capitali. L’estensione giurisprudenziale alle s.p.a. è particolarmente rilevante per tali società, spesso costituite appunto come s.p.a.