La revisione legale anche di banche, finanziarie e assicurazioni ha tra i suoi elementi topici il sempre più complesso controllo delle dichiarazioni dei redditi.
In tale ambito, si rammenta che il D.L. 98/2011 ha nuovamente modificato la disciplina del riporto delle perdite fiscali (art. 84 del TUIR), eliminando il vincolo quinquennale; nel limite del reddito annuo (positivo) potranno essere usate le perdite fiscali degli anni precedenti, però fino ad un abbattimento massimo del 80%, quindi il restante 20% (positivo) dovrà essere soggetto a tassazione, mentre le perdite fiscali non utilizzate perché non capienti nel limite del 80% potranno essere utilizzate gli anni successivi.
I soggetti interessati alla norma in questione, in particolare devono essere soggetti in contabilità ordinaria soggetti a IRES. I soggetti Irpef, quali ditte individuali e le società di persone, seppur in contabilità ordinaria, rimangono soggette al limite quinquennale del riporto delle perdite.
Anche nel consolidato fiscale potranno essere riportate perdite di gruppo illimitatamente nel limite dell’80%.
Alle novità sulla riportabilità delle perdite è dedicata la recente Circ. IRDCEC n. 24 del 14 settembre 2011. Il documento è consultabile al seguente link: http://www.irdcec.it/node/506