L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 62/E dell’8 giugno 2011 ha fornito un chiarimento riguardo alla determinazione del soggetto incaricato alla sottoscrizione delle dichiarazioni (Unico, Irap) di enti sottoposti a controllo contabile.
Il revisore che ha firmato la relazione di revisione è il soggetto deputato a sottoscrivere le dichiarazioni della società sottoposta al controllo legale dei conti.
Anche nel caso in cui vi sia il cambiamento del soggetto incaricato della funzione di revisione successivamente alla sottoscrizione della relazione di revisione, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal medesimo soggetto che ha firmato la citata relazione.
In questo modo è più semplice per l’Agenzia delle Entrate determinare il soggetto a cui è possibile applicare le sanzioni amministrative (fino al 30% dei compensi) nel caso in cui dalle omissioni nella relazione di revisione derivino infedeltà nelle dichiarazioni dei redditi o Irap.