Si riporta di seguito un breve estratto dalla Raccolta delle Massime elaborate dal Conciliatore Bancario Finanziario, relative alle decisioni assunte dall’Arbitro Bancario Finanziario – luglio 2011, in tema di mutuo.
MUTUO – ILLEGITTIMA INTERRUZIONE TRATTATIVE – RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE DELLA BANCA – SENTENZA DI MERO ACCERTAMENTO IN ASSENZA DI PROVE DI DANNO
Con decisione n. 1425/10 del 6 dicembre 2010, resa dal Collegio di Roma nella seduta del 10 settembre 2010, l’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, pronunciandosi in merito alla richiesta del ricorrente di condanna della banca al risarcimento dei danni cagionatigli per avergli comunicato in ritardo il diniego alla concessione del mutuo, ha assunto una decisione di mero accertamento della illegittimità della condotta della banca, senza tuttavia procedere alla liquidazione del danno.
Il Collegio, infatti, condividendo la giurisprudenza di legittimità e di merito, ritiene che “all’illegittima interruzione delle trattative” consegua per la banca esclusivamente “l’obbligo di risarcire il cosiddetto interesse negativo, interesse che si sostanzia – per il promissorio contraente non inadempiente all’obbligo di buona fede – nell’essere tenuto indenne dalle spese sostenute per le trattative”.
Poiché dunque, nel caso di specie, “il ricorrente non ha fornito prova alcuna relativamente alle suddette spese indicando, al contrario, voci di danno certamente non riconducibili all’alveo della responsabilità precontrattuale (quali quelle, in via esemplificativa ma non esaustiva, del mancato guadagno dall’esercizio dell’attività di impresa …)”, il Collegio ha respinto sul punto il ricorso, accogliendo esclusivamente la domanda di accertamento.