Un tavolo tecnico tra commercialisti, Agenzia per il Terzo settore e OIC ha redatto il primo principio contabile per gli enti non profit.
In particolare, tale principio è stato prima sottoposto a consultazione pubblica ed è stato poi approvato nella sua versione finale, con alcune modifiche introdotte in base alle osservazioni pervenute. Tale principio dovrà essere applicato a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011, anche se ne è raccomandata un’applicazione anticipata. Si tratta di un documento che illustra l’insieme di norme di carattere generale che governano la redazione del bilancio degli enti non commerciali.
Nel paragrafo in cui si indica l’ambito di applicazione del principio contabile vengono indicati i seguenti enti non profit:
– associazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.);
– fondazioni riconosciute (art. 14 e segg., c.c.);
– associazioni non riconosciute (art. 36 e segg., c.c.);
– comitati (art. 39 e segg., c.c.);
– fondazioni e associazioni bancarie (D.Lgs. 20.11.90, n.356, e L. 23.12.98, n.461; D.Lgs. 17.05.1999, n. 153);
– organizzazioni di volontariato (L. 11.08.1991, n.266);
– cooperative sociali (L. 8.11.1991, n.381);
– associazioni sportive (L. 16.12.1991, n. 398);
– organizzazioni non governative (art. 28, L. 26.02.1987, n. 49);
– enti di promozione sociale (art.3, co. 6, L. 25.08.1991, n.287);
– enti lirici (D.Lgs. 29.06.1996, n.367);
– centri di formazione professionale (L. 21.12.1978, n. 845 );
– istituti di patronato (L. 30.03.2001, n. 152);
– associazioni di promozione sociale (L. 7.12.2000, n.383);
– imprese sociali (D.Lgs. 24.03.2006, n. 155, e decreti ministeriali del 24 gennaio 2008).
Nel principio viene sottolineato che i Principi contabili rappresentano disposizioni tecniche gerarchicamente sotto‐ordinate rispetto alle norme di legge. In particolare, gli enti non commerciali tenuti all’adozione di specifiche norme giuridiche per la redazione del bilancio possono applicare i Principi contabili per gli enti non profit solo qualora questi siano compatibili con le pertinenti disposizioni legislative.
Premesso ciò, i revisori degli enti non profit dovranno tenere conto nell’ambito dell’attività di controllo della corretta applicazione di tale principio.